ordinanza n.8_2024_divieto di bivacco e campeggio abusivo in aree non attrezzate e/o autorizzate.

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Data:

07 agosto 2024

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Descrizione

OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCO E CAMPEGGIO ABUSIVO IN AREE NON ATTREZZATE E/O
AUTORIZZATE.
IL SINDACO
Visto il decreto legge 23 maggio 2008, n 92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”,
convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto
legge, recante “attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, e, in particolare, il comma 1 che
disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere
del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale “con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative
all'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
Rilevato che tra i principi ed i criteri ispiratori dell'azione amministrativa dell'Ente vi è la tutela e lo sviluppo
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità
una migliore qualità della vita;
Rilevato che in base alle norme vigenti, come in precedenza individuate, al Sindaco è attribuita la potestà di
intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti idonei a compromettere la vivibilità della comunità
ed a creare disagio ed allarme sociale nella popolazione in quanto lesivi delle comuni regole di serena e civile
convivenza e che, pertanto debbano trovare disciplina nell'ambito delle nuove forme di complessiva tutela della
sicurezza urbana;
Rilevato che il territorio comunale è, specialmente nel periodo estivo, visitato da carovane di persone che
stazionando in modo non autorizzato e controllato sul territorio comunale lo trasformano in accampamenti
abusivi con deposito al suolo di masserizie, sversando liquidi e liquami ed accensione di fuochi;
Considerato che tali situazioni costituiscono elemento turbativo della fruibilità del territorio anche perché
possono generare condizioni di precarietà sotto il profilo igienico-sanitario, per cui appare doveroso, per la
Pubblica Amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia

di sicurezza urbana, consentano di poter contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi della
convivenza urbana e sociale;
Ritenuto che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di
contrasto, per consentire la salvaguardia e la tutela del bene comune, occorre vietare i fatti e le situazioni
degenerative in argomento, da cui si generano ed ai quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze
pregiudizievoli che rappresentano una lesione del diritto della sicurezza urbana;
Considerata l'estrema rilevanza che per questa comunità rappresenta l'effettivo e concreto conseguimento della
tutela ambientale, oggetto del presente provvedimento, statuendo come misure sanzionatorie non solo quelle
pecuniarie, ma, pure, la misura accessoria dell'obbligo del ripristino e restauro a se dei responsabili;
Ritenuto il sussistere di comprovate ragioni di pubblico interesse tali da motivare conseguentemente l'urgente
ricorso ad un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni degenerativi della convivenza urbana
e sociale in precedenza descritti;
Rilevato inoltre che il territorio comunale è per la quasi totalità inserito in un importante contesto ambientale e
naturalistico di zone della rete nazionale NATURA 2000 e zone ZPS gestite quale ente di tutela, dal Parco
regionale delle Alpi Liguri;
Richiamato inoltre il testo integrale del decreto n. 4926 del 24.07.2024, emanato dalla Regione Liguria e
relativo allo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” che determina una serie di attività vietate sul
territorio ligure, in particolare nelle zone boscate o in prossimità di esse;
Constatata quindi la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in applicazione al già citato art.
54, comma 1 lettera c) e comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente condivisa con il Signor Prefetto della Provincia di
Imperia;
ORDINA
1. Sono vietati fuori degli appositi spazi autorizzati ed aree attrezzate, su tutto il territorio comunale,
compresa la sede stradale, le piazze i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, i bivacchi o la posa di
attrezzature di autocaravan, roulotte e tende mirate a concretizzare una forma di campeggio non
autorizzato e che non sia conforme a quanto disposto nella direttiva n. 31543 del 02.04.2007 del MIT e
richiamata nella circolare n. 277 del 14.01.2008 del Ministero dell'Interno per quanto riguarda la
definizione di sosta in “forma campeggistica ed assimilata”;
2. Sono vietate le accensioni di fuochi secondo quanto disposto dal Decreto regionale n. 4926 del
27.07.2024 secondo le disposizioni in esso contenute, che nel presente provvedimento si intendono
integralmente richiamate;
3. Fermo restando le eventuali condotte se rilevanti sul profilo penale e fatta salva l'applicazione, quindi,
delle norme del Codice Penale, del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, del D.Lgs, 22.01.2004 n. 42,
le violazioni alla presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00; .
4. All'atto della contestazione i trasgressori saranno obbligati a provvedere al ripristino, a proprie spese,
del danno causato oppure al rimborso, nei confronti del Comune delle spese eventualmente sostenute
per gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi effettuati da parte del Comune stesso;
5. All'atto della contestazione della violazione è fatto obbligo ai trasgressori di interrompere
immediatamente l'attività in corso. L'inosservanza a tale disposizione, sarà oggetto di comunicazione

all'Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo ulteriori
rilevanze;
DISPONE
che la presente ordinanza venga comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Imperia, per gli aspetti di
competenza ex art. 54 TUEL
Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al tribunale
regionale amministrativo della Liguria (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).

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