VISTA l’ordinanza (reg. gen. 769 del 14-11-2023) con la quale nel periodo invernale, a causa delle difficili condizioni ambientali in quota che non consentivano il servizio di sgombero neve, era stata disposta la chiusura della S.P.154 da Upega a Colletta Salse-confine Provincia di Imperia, dal Km 17+000 al Km 22+000;
VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia;
CONSIDERATO che è possibile provvedere alla riapertura del tratto stradale in oggetto, tenuto conto che, non sussistendo più le suddette condizioni meteo avverse, si è proceduto allo sgombero della neve;
VISTA la convenzione tra le Province di Cuneo e di Imperia n.333/5 del 25.11.1986;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992 n.285;
O R D I N A
LA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE della S.P. n. 154 nel tratto compreso tra Upega a Colletta Salse - confine Provincia di Imperia dal KM. 17+000 al KM. 22+000 con decorrenza dalle ore 14.00 di venerdì 19 Aprile 2024.
DISPONE
Che la Provincia di Cuneo - Reparto di Mondovì - provveda a:
- mantenere efficiente la segnaletica prescritta dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all’albo pretorio dei Comuni interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Contro la collocazione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art 74 del relativo Regolamento di esecuzione.